Art. 70 del Codice di Deontologia Medica

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

 

TITOLO VI

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

 

CAPO I

Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato.

 

Art. 68

– Medico dipendente o convenzionato –

Il medico che presta la propria opera a rapporto d’impiego o di convenzione, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.

Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale.

Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’ente,

pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l’intervento

dell’Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave

violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e

indipendenza della propria attività professionale.

 

Art. 69

– Direzione sanitaria –

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di

responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il

rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità

professionale all’interno della struttura in cui opera.

Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per

territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza

delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.

Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e

alle prestazioni erogate dalla struttura.

Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei

confronti dei colleghi.

 

Art. 70

– Qualità delle prestazioni –

Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni

garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità

delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che

gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti

dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale.

Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da

pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.

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